Le disposizioni del nuovo DPCM – composto di 12 articoli e 22 allegati – si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).

Il DPCM è stato emanato a poca distanza dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui era stato aumentato il periodo di emergenza al 31 gennaio 2021 e la modifica del D.lgs. 81/08  inserendo SARS-CoV-2 “nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo”.

È stato confermato l’uso obbligatorio delle mascherine “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. È facoltà delle Regioni introdurre misure maggiormente restrittive, ‘[…] nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative

È bene però evidenziare che viene fatto salvo quanto previsto e disposto nei protocolli condivisi e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano pertanto a rimane applicabili le regole già vigenti in materia di uso delle mascherine.

Permane il via libera ai corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”. 

 La pubblicazione, disponibile gratuitamente sul sto INAIL  riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” ed illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici”.

Le manifestazioni fieristiche ed i congressi, sono consentiti ove siano adeguatamente adottati i Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

In tema di Smart Working non sono state introdotte novità e permane la raccomandazione affinché  le attività “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

In ultimo si ricorda l’importanza del rispetto dei protocolli, ricordata e ribadita anche con quest’ultimo DPCM, infatti nell’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

L’attenzione prestata al Covid 19 nei luoghi di lavoro non può, pertanto, essere ridotta, ma deve anzi essere sempre al massimo ed attenta alle esigenze specifiche di ogni singola attività e mansione. L’aggiornamento costante dei protocolli, e lo studio della normativa e delle linee guida diventa un primo passo necessario e fondante per la prevenzione e per la tutela della salute dei lavoratori.

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